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Terre e rocce da scavo: quando non sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 01/02/2019
n. 4973

Qualora si proceda alla commercializzazione delle macerie e terre e rocce da scavo come materie prime seconde senza l’osservanza delle procedure necessarie affinché detti materiali possano considerarsi non più rifiuti, i medesimi devono considerarsi ancora rifiuti e la relativa attività di commercializzazione integra l’illecito di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256 comma 1 del D.Lvo 152/2006.

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Ritenuto in fatto   1.A. M. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Firenze lo ha condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena di ottomila euro di ammenda per i il reato previsto dall'articolo 256, comma 1, lettera a), commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n I. 152 perché, quale amministratore e legale rappresentante della S. S.r.l., effettuava un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed in particolare:   -nell'anno 2014 illecitamente commercializzava come materie prime seconde "macerie" e "terre e rocce" che, per la sistematica inosservanza delle…
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