Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata sentenza, il Tribunale dell'Aquila condannava S. H. e S. S., non ricorrente, alla pena di euro 10.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in concorso tra loro, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da vario materiale ferroso, come meglio descritti nell'imputazione, mediante l'autocarro di proprietà del S., in assenza di qualsiasi autorizzazione di legge. 2.Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso…
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Gestione non autorizzata: è punita la condotta occasionale?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/07/2018
n. 32180
In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, è la descrizione normativa ad escludere dall'area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità. La rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità del fatto deriva, infatti, non da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale. Tale assoluta occasionalità, questione essenzialmente probatoria, non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo, invece, ritenersi esclusa in presenza di una serie di indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito; altri elementi indicativi per valutare l'occasionalità o meno del trasporto di rifiuti possono trarsi dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito.
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Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata sentenza, il Tribunale dell'Aquila condannava S. H. e S. S., non ricorrente, alla pena di euro 10.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in concorso tra loro, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da vario materiale ferroso, come meglio descritti nell'imputazione, mediante l'autocarro di proprietà del S., in assenza di qualsiasi autorizzazione di legge. 2.Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso…
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