RIFIUTI – Elemento soggettivo dell’illecito amministrativo
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 29/09/2009
n. 20866
In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione, e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. Il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata per l'omessa presa in carico di rifiuti nel registro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dall'autore della violazione, trattandosi di una società esercente la propria specifica attività nel settore).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Elemento soggettivo dell’illecito amministrativo
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 29/09/2009
n. 20866
In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione, e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. Il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata per l'omessa presa in carico di rifiuti nel registro di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dall'autore della violazione, trattandosi di una società esercente la propria specifica attività nel settore).
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