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RIFIUTI – Deposito incontrollato rifiuti pericolosi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/04/2008
n. 14750

Ove manchino le condizioni per qualificare l’accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l’attività di raccolta è parificabile all’abbandono di rifiuti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 22/97. Per la configurabilità dell’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 51 del D.Lgs. 22/97 (deposito incontrollato di rifiuti pericolosi) non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente accertare - secondo la classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione CE n. 532 del 3 maggio 2000 e ribadita con il c. 5 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 - che tali siano alcuni di essi.

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