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Raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante: quale disciplina si applica?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 21/04/2017
n. 19209

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art 188 del d.lgs. 152/2006, introdotto dalla l. n. 221/2015 (operando, per le condotte poste in essere successivamente, l'espressa esclusione dell'applicabilità dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma 5, del medesimo decreto), occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 114/1998, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.

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