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Il reato di gestione non autorizzata necessita di continuità della condotta?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III,
Data: 11/11/2013
n. 45306

Il reato di cui all’art. 256, c. 1, D.L.vo 152/06 contempla segnatamente la condotta di chiunque effettui, tra le altre, una “attività di trasporto”: per l’integrazione della stessa, avente natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto perfezionantesi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, è sufficiente un unico trasporto.

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