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Materiali di demolizione: non sono sottoprodotti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/06/2019
n. 25316

I materiali di demolizione non possono essere ricondotti alla categoria dei sottoprodotti, perché essi non scaturiscono da un processo di produzione, bensì dalla demolizione dell'edificio, ovvero da un'attività antitetica alla produzione. Inoltre, non si può attribuire alcuna rilevanza al fatto che vi siano tra i materiali di demolizione anche terre e rocce da scavo; anzi, la commistione dei i rifiuti di demolizione con le terre e rocce da scavo rende inapplicabile la disciplina di maggiore favore prevista per tale ultima categoria di materiali.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   - Con sentenza del 22 dicembre 2016, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Arezzo ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.   2.- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata considerazione della natura di sottoprodotti degli inerti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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