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Non adempiere ad una prescrizione equivale a non avere l’autorizzazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/06/2018
n. 28493

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di cui all'art. 256, comma quarto, del D.L.vo 152/2006, è un reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti. Questo significa che la valutazione circa il pregiudizio al bene giuridico protetto, vale a dire l'integrità dell'ambiente, va retrocessa al momento della condotta inosservante, secondo un giudizio prognostico "ex ante": è, infatti, irrilevante l'assenza in concreto, anche qualora successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, essendo sufficiente la mera inosservanza delle prescrizioni.

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