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RIFIUTI - Sottoprodotti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/11/2008
n. 41836

In tema di sottoprodotti, non è prescritta una necessaria contestualità tra produzione e riutilizzo del sottoprodotto, ma viene imposto all’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non con mera eventualità, ad un utilizzo ulteriore. I requisiti delle materie prime secondarie sono fissati, con previsione diretta, dal D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal decreto n. 4/2008, a cui deve adeguarsi anche il D.M. 5 febbraio 1998 e la normativa secondaria vigente per i rifiuti pericolosi. Pertanto, con riguardo agli spezzoni derivanti dai tagli di prima lavorazione di lastroni di marmo, gli stessi non possono essere qualificati “materia prima secondaria”, se non risultano prodotti da “un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti”.

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