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Rifiuti: Abbandono

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Veneto– Sez. III
Data: 01/03/2011
n. 00336

In capo al proprietario di un compendio immobiliare sono configurabili obblighi di vigilanza e controllo da svolgere al fine di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente e secondo standard di diligenza adeguati alla pericolosità insita nelle lavorazioni. Poiché il proprietario conserva la disponibilità giuridica e dunque la custodia dei beni, tale obbligo sussiste anche nel caso in cui in tale compendio vengano svolte da terzi, in forza di un rapporto contrattuale, attività produttive ad elevato impatto ambientale, pericolose per la salute e l’ambiente (nel caso di specie, esercizio di industria insalubre). Ciò consente di configurare responsabilità di carattere omissivo o colposo anche in capo al proprietario delle aree in concorso con l’autore materiale dell’abbandono. Ne deriva la legittimità dell’ordinanza di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 emanata nei confronti del medesimo proprietario con la quale il Sindaco imponga a questi il recupero o la smaltimento dei rifiuti ivi prodotti. Sentenza n° 336 del 01/03/2011 Tar Veneto– Sez. III

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