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Trasporto transfrontaliero di rifiuti: quali regole per l’esercizio lecito dell’attività?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 11/10/2021
n. 36779

Il reato di cui all’art. 256, co. 1, d.lgs.152/06 è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs.152/06 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’art. 194, co 3, d.lgs.152/06 prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212 d.lgs.152/06.

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