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RIFIUTI – Pet-coke

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 10/07/2008
n. 28299

Il coke da petrolio, commercializzato e destinato alla combustione per uso produttivo, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall’art. 293 del D.Lgs. 152/2006.; solo in tal caso opera il disposto dell’art. 185 del citato Decreto. e, in particolare, non trova applicazione la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest’ultima è, invece, operante e applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo. L’articolo richiamato, infatti, nella sua nuova formulazione, in seguito al correttivo 4/2008, non prevede più l’esclusione diretta del coke da petrolio dal campo di applicazione della parte IV del 152/2006, relativa a i rifiuti, e la nozione di rifiuto deve essere tuttavia interpretata in maniera estensiva in attuazione del principio di “precauzione”, al fine di limitare gli inconvenienti o i possibili danni e di tener dovuti alla loro natura.

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