Per la raccolta e trasporto ambulante di rifiuti occorre l’iscrizione all’albo gestori?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 08/01/2015
n. 272
L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di illecito trasporto, dal momento che tale attività deve essere effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione alla camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi; inoltre il soggetto che la esercita, oltre al possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
© Riproduzione riservata
Per la raccolta e trasporto ambulante di rifiuti occorre l’iscrizione all’albo gestori?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 08/01/2015
n. 272
L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di illecito trasporto, dal momento che tale attività deve essere effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione alla camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi; inoltre il soggetto che la esercita, oltre al possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio.
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