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Quando si interrompe la condotta illecita di una attività non autorizzata di recupero rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/09/2023
n. 37114

La consumazione del reato - consistito in un'attività non autorizzata di recupero di rifiuti - si protrae sino all'interruzione della condotta illecita, da individuarsi con l'ottenimento dell'autorizzazione, ovvero con la definitiva cessazione della specifica attività gestoria di recupero. Le condotte illecite in tema di rifiuti, compreso il reato di deposito incontrollato non connotato da una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento, hanno natura permanente quando l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate, sicché, in tal caso, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio.

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