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Trasporto occasionale di propri rifiuti non pericolosi: serve l’iscrizione all’Albo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/01/2018
n. 2290

Chi trasporta, anche occasionalmente, rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria impresa è, comunque, tenuto ad iscriversi all’ Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006, anche quando si tratti dell’iscrizione secondo la procedura semplificata descritta al comma 8, che presuppone una comunicazione. Diversamente, la mancata comunicazione o iscrizione configura la fattispecie illecita di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del decreto citato, che, trattandosi di un reato istantaneo, si consuma anche solo con un singolo trasporto effettuato da un soggetto non autorizzato. Laddove, invece, l’attività abusiva di trasporti risultasse continuativa ed organizzata, si configurerebbe un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, sanzionata all’art. 260.

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