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Responsabilità del sindaco per gestione illecita di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/04/2020
n. 13121

In tema di responsabilità del sindaco per gestione illecita di rifiuti va considerata la distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, che delinea un quadro generale di riparto di responsabilità, rispetto al quale la responsabilità del Sindaco o va rinvenuta in concreto, in ragione della adozione diretta di iniziative idonee a determinare un effettivo contributo alla gestione incriminata, oppure, in presenza di una gestione effettuata attraverso soggetti interposti, viene in rilievo attraverso il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 marzo 2019, il tribunale di Vallo della Lucania condannava G. D. in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) e comma 2 del Dlgs. 152/06 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi.   2.  Avverso la pronuncia del predetto tribunale proponeva appello, trasmesso a questa Corte per l'eventuale riqualificazione in ricorso, G. D., mediante il proprio difensore.   3. Deduce l'insussistenza di prove a fondamento della condanna. Rappresenta come l'imputato /in qualità di sindaco/disponesse di tutte le autorizzazioni per la gestione del centro di raccolta dove venivano…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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