Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Rifiuti – AIA

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 06/06/2011
n. 21863

L’assunto secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai fini della realizzazione di laghetti artificiali connessi ad un impianto di smaltimento rifiuti, anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo ambientale è errato in diritto, poiché non conforme alla disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del D.L.vo 59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, invero, sostituiva ed assorbiva tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al D.L.vo 152/06, ma non sostituiva il nulla-osta richiesto dalla L. 394/91, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta a tutelare le zone a protezione speciale avente una propria specifica peculiarità. Sentenza n° 21863 del 06/06/2011 Cassazione Penale – Sez. III

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata