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Reato di abbandono come presupposto all’applicazione dell’ordinanza

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/07/2019
n. 31291

Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all'abbandono (ed alla posizione del proprietario "incolpevole"), si colloca l'ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, prevista dall'art. art. 192, comma 3 del D.Lvo n. 152/2006. La sanzione penale di cui all'art. 255 comma 3 del D.Lvo n. 152/2006 è rivolta ai destinatari dell'ordinanza sindacale che non hanno ottemperato a detto ordine di rimozione e smaltimento. Pertanto, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale dando prova di non essere proprietari del terreno né responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità, cioè per mancanza del reato presupposto dell’abbandono.

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