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Gestione abusiva: quali dati possono escludere l’occasionalità del trasporto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/07/2018
n. 31387

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152\\2006, trattandosi di reato istantaneo è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi, tuttavia, escludere l'occasionalità della condotta da dati significativi, quali ad esempio l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante una minima organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, lo svolgimento in distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita, la successiva vendita ed il fine di profitto perseguito. Inoltre, per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. Trattasi, tuttavia, di dati non esaustivi, ben potendo il giudice far ricorso ad altri elementi obiettivamente significativi in relazione al caso concreto.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Verona, con sentenza del 27/9/2016 ha affermato la penale responsabilità di R.C., S.C. e A.E. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06, per avere, in concorso tra loro, effettuato attività di trasporto di 120 Kg di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto titolo abilitativo (in O., il 29/5/2013). Avverso tale pronuncia i predetti hanno proposto congiuntamente appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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