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Sottoprodotto: che cosa si deve intendere per “normale pratica industriale”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 06/10/2015
n. 40109

La “normale pratica industriale, di cui all’art. 184 bis. co. 1 lett. c), ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità nonché le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (come le operazioni di lavaggio, essicazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione etc.).

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