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Rifiuti: Amianto, obbligo di rimozione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Toscana - Sez. II,
Data: 11/12/2010
n. 06772

Dalla lettura della legge 27 marzo 1992, n. 257 - che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto -, non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità. Inoltre, la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione dell’ambiente.

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