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RIFIUTI – Procedure semplificate

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 26/01/2007
n. 02902

Il DM 5 febbraio 1998 (ora modificato con DM 5 aprile 2006, n. 186) continua ad avere efficacia anche dopo l’abrogazione del D.Lgs. 22/97 fino all’emanazione delle nuove norme regolamentali attuative del D.Lgs. 152/06, in forza della disposizione di cui all’art. 214, c. 5, di quest’ultimo, che ha introdotto norme dirette ad individuare i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, ed a regolare le relative modalità di recupero (analogamente, ora l’art. 214 del D.Lgs. 152/06, stabilisce che, con DM, sono adottate, per ciascun tipo di rifiuto, le norme che fissano i tipi, le quantità e le condizioni per ammettere le attività di recupero e di smaltimento alle procedure semplificate di cui agli artt. 215 e 216).

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