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Utilizzo del digestato per usi agronomici: solo se privo di rischi per l’ambiente e la salute

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, sez. III
Data: 04/09/2019
n. 6093

Sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse nonché la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, tuttavia la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: nel disciplinare l’utilizzo del digestato per fini agronomici è necessario quindi applicare il principio di precauzione e prevenzione, ammettendo i soli materiali per i quali l’impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana.

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Leggi la sentenza

  Fatto e Diritto   - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, la società P.B. S.r.l. (ora S. F.S.r.l.), impresa produttrice di biodiesel, ha impugnato il decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, con particolare riferimento agli artt. 22, 24 e 29 e all’allegato IX, sostenendo che esso, non inserendo la glicerina grezza in nessuna delle categorie di materiali individuate dall’art. 22 (recante l’elenco dei materiali con cui può essere prodotto il digestato a destinazione agronomica), le avrebbe sostanzialmente impedito di continuare a vendere la glicerina grezza (sottoprodotto del processo di produzione del biodiesel) come…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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