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Rifiuti da estrazione: qual è la disciplina applicabile?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/05/2024
n. 20028

Solo i residui e gli inerti provenienti dall’attività di lavorazione dei materiali della cava, successiva all’attività di cava, devono considerarsi rifiuti, sottoposti alla disciplina generale di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. Invece, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave sono esclusi, ai sensi dell’art. 185, comma 2, lett. d), del d.lgs. 152/2006, dall’ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e soggetti alla disciplina speciale di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

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Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 2 gennaio 2024, il Tribunale del riesame di Genova ha accolto l'istanza di riesame nell'interesse dell'ente C. A. e & snc, e per l'effetto ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, in data 06/12/2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, fino alla concorrenza di C 250.000,00, profitto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies, comma 2 lettere b) n. 3 d.lgs 8 giungo 2001, n. 231, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 256 comma 3…
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