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RIFIUTI – TARSU, esclusione aree portuali

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. V
Data: 06/11/2009
n. 23583

Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.

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