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RIFIUTI – Gestione di rifiuti non autorizzata

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/02/2005
n. 03322

Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non deve necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l’attività di gestione di rifiuti, stante l’espressione “chiunque” contenuta nel comma primo dell’art. 51, D. Lgs. 22/1997 e l’avvenuta soppressione, quanto all’appartenenza dei rifiuti, dell’inciso “prodotti da terzi”, originariamente contenuto nella citata disposizione di legge. Le esalazioni maleodoranti e sgradevoli non sono solo fonte di responsabilità civile, in quanto una cosa è la configurazione del reato previsto e punito dall’art. 674 c.p, ed altra cosa è, invece, il risarcimento del danno, che può derivare dalla riconosciuta responsabilità penale per una ipotesi di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p., citato.

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