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Gestione non autorizzata: è un reato proprio?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/07/2018
n. 32510

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, il secondo comma della disposizione, lungi dal prevedere la configurabilità del reato solamente nei confronti di chi ponga in essere le condotte vietate nell'ambito di una attività di impresa o, comunque, professionale, estende l'area di operatività della norma anche ai titolari di imprese od ai responsabili di enti che abbiano posto in essere le condotte vietate, indipendentemente dalla loro concreta partecipazione alle stesse, in una prospettiva di maggiore responsabilizzazione degli enti, ma non introduce un reato proprio. Quanto al pericolo di recidivanza o di aggravamento delle conseguenze del reato, essi possono essere ravvisati, ad esempio, nella possibilità del deposito nella medesima area di altri rifiuti e nella mancanza di garanzie circa la verificazione di infiltrazioni nel sottosuolo e nell'atmosfera, per il contatto dei rifiuti con l'aria e l'atmosfera.

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Ritenuto in fatto   1.Con ordinanza del 15 dicembre 2017 il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame presentata da V. F. nei confronti del decreto del 23 novembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un'area di proprietà dello stesso F., sita in territorio del Comune di M., censita al N.C.T. al f. 38, n. 998, e al f. 38, n. 197, su cui era stata realizzata una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (essendovi stati accumulati una batteria per automobile,…
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