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RIFIUTI – Differenza tra “stoccaggio” e “deposito temporaneo” di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 08/09/2004
n. 36061

La differenza tra lo “stoccaggio” ed il “deposito temporaneo” di rifiuti sta nel fatto che nel primo concetto rientrano tutte le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B), nonché quelle di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C, mentre per “deposito temporaneo” s’intende esclusivamente il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, a condizione che, trattandosi - per esempio - di rifiuti speciali non pericolosi, essi siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero - in alternativa - annuale se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i venti metri cubi.

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