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Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: quale differenza?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/07/2024
n. 30929

L’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, punisce allo stesso modo l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro. Secondo l’italiano corrente, infatti, mentre “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, “abbandonare” significa invece “lasciare definitivamente e per sempre”. Pertanto, mentre l’abbandono si esaurisce in un gesto isolato che comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta, configurandosi come un reato istantaneo, il deposito incontrollato reca in sé i segni del persistente dominio finalistico sulla cosa, qualificandosi come reato permanente. La qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce frutto di un accertamento di fatto del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

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