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Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: quale differenza?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/07/2024
n. 30929

L’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, punisce allo stesso modo l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro. Secondo l’italiano corrente, infatti, mentre “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, “abbandonare” significa invece “lasciare definitivamente e per sempre”. Pertanto, mentre l’abbandono si esaurisce in un gesto isolato che comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta, configurandosi come un reato istantaneo, il deposito incontrollato reca in sé i segni del persistente dominio finalistico sulla cosa, qualificandosi come reato permanente. La qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce frutto di un accertamento di fatto del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Il sig. F. D. ricorre per l'annullamento della sentenza del 13 aprile 2023 della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del 28 gennaio 2016 del Tribunale di Venezia, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, estinto per prescrizione, ha revocato le statuizioni civili di condanna a favore dei Comuni di Marcon e Mogliano Veneto, ha confermato nel resto le statuizioni civili di condanna a favore della…
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