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RIFIUTI – TARSU

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. IV
Data: 28/10/2009
n. 22770

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, co. 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie, attraverso la destinazione del locale ad archivio storico), atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva "non utilizzabilità".

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