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L’Autorità deve provare l’inesistenza dell’autorizzazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/05/2018
n. 19151

In tema di rifiuti, l’autorizzazione per la gestione ed il trasporto degli stessi (artt. 208, 214 e 216 D.L.vo 152/2006) estende, quale atto autorizzatorio, la capacità del relativo titolare legittimandolo a tenere condotte che, di regola, non sono consentite. La dimostrazione della legittimità del suo operato, e quindi della titolarità della autorizzazione che lo consente, compete quindi al titolare stesso, mentre incombe sull’Autorità requirente la sola prova della sussistenza della condotta di gestione di rifiuti, gravando, viceversa, sull'interessato la dimostrazione che per lo svolgimento di tale condotta, di regola inibita alla generalità degli individui, egli è titolare della prescritta autorizzazione.

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