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L’Autorità deve provare l’inesistenza dell’autorizzazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/05/2018
n. 19151

In tema di rifiuti, l’autorizzazione per la gestione ed il trasporto degli stessi (artt. 208, 214 e 216 D.L.vo 152/2006) estende, quale atto autorizzatorio, la capacità del relativo titolare legittimandolo a tenere condotte che, di regola, non sono consentite. La dimostrazione della legittimità del suo operato, e quindi della titolarità della autorizzazione che lo consente, compete quindi al titolare stesso, mentre incombe sull’Autorità requirente la sola prova della sussistenza della condotta di gestione di rifiuti, gravando, viceversa, sull'interessato la dimostrazione che per lo svolgimento di tale condotta, di regola inibita alla generalità degli individui, egli è titolare della prescritta autorizzazione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 maggio 2017, ha dichiarato D.A.G. responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, per avere egli effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, conferendoli ad una ditta di trasformazione del rottami ferrosi, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il D.A., assistito dal proprio legale di fiducia, deducendo tre motivi di impugnazione.   Col primo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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