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Abbandono rifiuti e responsabilità del proprietario terriero

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/11/2019
n. 48403

Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.L.vo 152/2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

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Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 20 febbraio 2019, condannava D. Z. alla pena di euro 3.000,00 di ammenda con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 perché, in qualità di socio accomandatario della società «Z. Costruzioni di Z.D. & C. s.a.s.», in Asola, aveva depositato in modo incontrollato rifiuti, in particolare inerti edili di varia natura derivanti dalla demolizione di un capannone adibito a stalla, cartoni utilizzati per contenere «biscotti in polvere» per bovini, rifiuti domestici di vario genere e alcune onduline catramate, con fatti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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