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DM 5.2.1998 e D.Lgs. 152/2006: quale rapporto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Lombardia (Sezione Terza)
Data: 14/06/2024
n. 1816

Il DM 5.2.1998 costituisce una disciplina speciale, in quanto volta a regolamentare una particolare fattispecie, finalizzata a verificare la possibilità di recupero dei rifiuti inerti, al fine di consentirne il riutilizzo, senza tuttavia in alcun modo derogare alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare, con riferimento al caso di specie, alla disciplina in materia di bonifica). Se è pur vero che un materiale recuperato è considerato ambientalmente compatibile, e quindi idoneo al posizionamento sul suolo o nel suolo per colmare depressioni o per necessità di reinterri, qualora soddisfi i requisiti del test di cessione di cui all’Allegato 3 del DM, questi ultimi non esauriscono gli obblighi che la legge prevede per il riutilizzo delle materie prime secondarie (MPS), ed al fine della verifica della loro compatibilità ambientale. I test di cessione sono “espressamente funzionali ad escludere una possibile lisciviazione o il rilascio in falda del campione iniziale”, non potendo darsi corso agli interventi a fronte di un superamento dei valori, ma nel caso in cui ciò si verifichi concretamente, non può che trovare applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006. (Nel caso di specie, il TAR ha respinto il ricorso presentato da un’impresa che riteneva che, una volta verificata la conformità delle MPS ai criteri di cui al D.M. 5.2.1998, esse potessero essere utilizzate liberamente, senza che ne potesse derivare alcuna responsabilità per l’ipotesi che si generasse un inquinamento).

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Leggi la sentenza

FATTO La società ricorrente è proprietaria dell’area denominata “E. M.”, sita in Via Gasparotto nel Comune di Varese, in passato adibita ad uso industriale, e su cui ha realizzato un nuovo supermercato. Con nota del 30.6.2015, la ricorrente ha comunicato agli Enti competenti l’avvio di una campagna di attività di recupero di rifiuti non pericolosi generati dalla demolizione degli edifici industriali ancora esistenti sul sito in questione, con la finalità di utilizzarli quali materie prime secondarie (nel proseguo “MPS”) nell’attività di nuova edificazione. Con decreto n. 2003 del 21.3.2016, i lavori sono stati esclusi dalla procedura di VIA, la cui…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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