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DM 5.2.1998 e D.Lgs. 152/2006: quale rapporto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Lombardia (Sezione Terza)
Data: 14/06/2024
n. 1816

Il DM 5.2.1998 costituisce una disciplina speciale, in quanto volta a regolamentare una particolare fattispecie, finalizzata a verificare la possibilità di recupero dei rifiuti inerti, al fine di consentirne il riutilizzo, senza tuttavia in alcun modo derogare alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare, con riferimento al caso di specie, alla disciplina in materia di bonifica). Se è pur vero che un materiale recuperato è considerato ambientalmente compatibile, e quindi idoneo al posizionamento sul suolo o nel suolo per colmare depressioni o per necessità di reinterri, qualora soddisfi i requisiti del test di cessione di cui all’Allegato 3 del DM, questi ultimi non esauriscono gli obblighi che la legge prevede per il riutilizzo delle materie prime secondarie (MPS), ed al fine della verifica della loro compatibilità ambientale. I test di cessione sono “espressamente funzionali ad escludere una possibile lisciviazione o il rilascio in falda del campione iniziale”, non potendo darsi corso agli interventi a fronte di un superamento dei valori, ma nel caso in cui ciò si verifichi concretamente, non può che trovare applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006. (Nel caso di specie, il TAR ha respinto il ricorso presentato da un’impresa che riteneva che, una volta verificata la conformità delle MPS ai criteri di cui al D.M. 5.2.1998, esse potessero essere utilizzate liberamente, senza che ne potesse derivare alcuna responsabilità per l’ipotesi che si generasse un inquinamento).

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