Rifiuti - Controlli dell’Amministrazione provinciale
Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia (MI) – Sez. IV
Data: 09/03/2011
n. 00640
L’art. 216, quarto comma, D.lgs. 152/2006 prevede che la Provincia effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento impugnato presuppone che l’attività potrebbe già essere stata avviata e durante il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista dalle disposizioni in materia di ambiente. In tal caso è prevista la sospensione a meno che l’interessato non si conformi alle prescrizioni imposte dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione dell’attività che potrebbe comportare il dissesto dell’attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse. Sentenza n° 640 del 09/03/2011 Tar Lombardia (MI) – Sez. IV
© Riproduzione riservata
Rifiuti - Controlli dell’Amministrazione provinciale
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Lombardia (MI) – Sez. IV
Data: 09/03/2011
n. 00640
L’art. 216, quarto comma, D.lgs. 152/2006 prevede che la Provincia effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento impugnato presuppone che l’attività potrebbe già essere stata avviata e durante il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista dalle disposizioni in materia di ambiente. In tal caso è prevista la sospensione a meno che l’interessato non si conformi alle prescrizioni imposte dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione dell’attività che potrebbe comportare il dissesto dell’attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse. Sentenza n° 640 del 09/03/2011 Tar Lombardia (MI) – Sez. IV
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