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Gestione abusiva: quando il trasporto può dirsi occasionale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/07/2018
n. 30627

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, i trasporti effettuati da due soggetti distinti d’accordo tra loro e con la spartizione del pagamento, in ordine ai quali è ravvisabile piena partecipazione morale e materiale da parte dell’uno nei confronti dell’altro, il quale ha fornito il veicolo per gli illeciti trasporti, e con il quale ha diviso il prezzo del reato commesso, non possono ritenersi occasionali: i rifiuti, infatti, sono stati trasportati in modo permanente ed organizzato da più persone a scopo di lucro, il che esclude l’occasionalità della condotta.

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