Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 2.11.2015, il Tribunale d'Asti, per quanto qui d'interesse, ha condannato con le attenuanti generiche B.G. e B.G. alla pena di C 2.000,00 di ammenda ciascuno, oltre spese, doppi benefici di legge, per il reato del capo D), art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché B., in qualità di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, e B., in qualità di proprietario dei terreni, avevano effettuato l'attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni ed avevano utilizzato gli stessi unitamente alla terra per effettuare il riempimento della…
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Rifiuti da demolizione utilizzati per riempire una cava: quali conseguenze?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/12/2018
n. 58302
In tema di rifiuti, il proprietario del terreno e committente dei lavori, nonché soggetto interessato al risultato finale, concorre nell'illecito realizzato dall’appaltatore dei lavori, consistente nella raccolta di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizione edilizia ed utilizzo degli stessi unitamente alla terra per effettuare il riempimento della cava (configurando la fattispecie illecita di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006. Inoltre, in tema di gestione dei rifiuti, grava sull'imputato la prova dell'esistenza dei requisiti del sottoprodotto, perché la disciplina sulle terre e rocce da scavo, contenuta nel DPR 120/2017, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui al citato D.L.vo 152/2006 (nella specie, è stato accertato che il committente, proprietario dei terreni, aveva incaricato il legale rappresentante della società esecutrice dei lavori di abbassare le sponde del laghetto che si trovava nel terreno di sua proprietà; che il medesimo legala rappresentante, previa regolare autorizzazione, aveva proceduto allo scavo per addivenire all'armonizzazione delle quote dei due terreni; che sul terreno del committente non era stata mai coltivata alcuna cava e che, anzi, il terreno asportato dalle sponde era stato utilizzato per livellare l'area circostante e creare un piano inclinato evitando la formazione di uno scalino; che, per riempire e risistemare le sponde, dopo che le stesse erano state scavate, erano stati utilizzati anche rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione edilizia quali mattoni, tegole, laterizi, etc.).
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 2.11.2015, il Tribunale d'Asti, per quanto qui d'interesse, ha condannato con le attenuanti generiche B.G. e B.G. alla pena di C 2.000,00 di ammenda ciascuno, oltre spese, doppi benefici di legge, per il reato del capo D), art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché B., in qualità di legale rappresentante della società esecutrice dei lavori, e B., in qualità di proprietario dei terreni, avevano effettuato l'attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizioni ed avevano utilizzato gli stessi unitamente alla terra per effettuare il riempimento della…
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