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Cosa si intende per “biomassa”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Seconda)
Data: 31/12/2024
n. 10537

La definizione di biomassa fornita dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (di “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”) è abbastanza eterogenea, similmente a quanto riportato dall’allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/2006. Nella definizione di biomassa contenuta nel suddetto allegato, infatti, oltre ai prodotti, sono contemplate anche determinate tipologie di rifiuto la cui definizione è quella riportata all’art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, è possibile affermare che il legislatore “lato sensu” ammette la possibilità che nella biomassa vi possano essere materie dal diverso status giuridico, ossia prodotti e rifiuti che provvede ad annoverare.

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