Top
La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Gestione non autorizzata e deposito incontrollato: la rimozione dei rifiuti fa cessare l’illecito?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/08/2017
n. 38977

In materia di rifiuti, l’art. 256 del D.L.vo 152/2006 sanziona chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione (di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216), così come i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, o li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192.  In tutti questi casi l’illecito si considera compiuto, a tutti gli effetti, nel momento in cui la condotta vietata viene realizzata. Non importa, cioè, che sia istantanea o permanente: è la condotta in sé, per la sua natura istantanea, che viene sanzionata, indipendentemente dalla rimozione degli effetti dannosi arrecati. Di conseguenza, nelle ipotesi di reato citate la rimozione dei rifiuti non costituisce motivo di cessazione dell’illecito.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

© Riproduzione riservata