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Le attività di demolizione di manufatti possono originare sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/02/2018
n. 8848

Il sottoprodotto, come definito dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006, deve trarre origine, quindi provenire direttamente, da un processo di produzione, vale a dire da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa, che viene ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia). Le attività di mera demolizione di manufatti (ad esempio, di edifici o strade), non essendo sono finalizzate alla produzione di alcunché, non possono, quindi, essere definite un processo di produzione quale quello indicato dalla norma citata: di conseguenza, i materiali che ne originano non sono mai sottoprodotti, ma solo rifiuti.

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