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RIFIUTI – Spandimento liquami

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 29/10/2007
n. 39880

Poiché l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il fatto che tale comunicazione non sia stata data rende illecita l’operazione di recupero. Alle deiezioni animali, quanto meno nella fase iniziale, non può essere negata la qualità di rifiuto, che tuttavia perdono dopo la comunicazione alla Provincia e l’utilizzazione nel rispetto delle norme di legge: da ciò discende che la trattazione delle deiezioni è resa lecita dalla comunicazione, in mancanza della quale le stesse mantengono la loro qualità di rifiuti.

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