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Inottemperanza all’ordine di rimozione: è esclusa la colpevolezza in caso di difficoltà economiche?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Penale, Sez. III
Data: 10/08/2021
n. 31347

Il reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in una condotta di inottemperanza e può essere commesso con dolo o colpa, sicché la colpevolezza non può essere esclusa in ragione di difficoltà economiche determinate dalla dispendiosità delle operazioni da compiere. Né costituisce elemento positivamente valutabile, ai fini della esclusione del dolo (o della colpa), un adempimento non semplicemente tardivo, ma avvenuto a distanza di anni e solo dopo ulteriori sopralluoghi e l’intervenuto sequestro del sito.

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Leggi la sentenza

  FATTO   Con sentenza emessa in data 28 settembre 2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato la penale responsabilità di Omissis per i reati di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale aveva ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., e di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. cit., aveva condannato entrambi gli imputati alla pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di arresto e 6.500,00 euro di multa, ed aveva disposto la confisca di un’area…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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