RIFIUTI – Nozione di rifiuto
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia CE – Sez. II
Data: 11/11/2004
n. 457
La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), I comma, della Direttiva del Consiglio 15/07/1975, n° 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 18/03/1991, n° 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24/05/1996, n° 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte operazioni. La nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1, lett. a), I comma, della Direttiva 75/442, come modificata dalla Direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev’essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Nozione di rifiuto
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Giustizia CE – Sez. II
Data: 11/11/2004
n. 457
La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. a), I comma, della Direttiva del Consiglio 15/07/1975, n° 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 18/03/1991, n° 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24/05/1996, n° 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte operazioni. La nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1, lett. a), I comma, della Direttiva 75/442, come modificata dalla Direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev’essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B di tale direttiva.
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