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Fanghi da depurazione: quale rapporto con i valori della Parte IV del D.L.vo 152/2006?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Toscana, Sez. II
Data: 25/07/2018
n. 1078

La disciplina sull’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui al D.L.vo 99/1992, non è esaustiva con riferimento all’elenco delle sostanze che prende in considerazione per evitare qualsiasi pericolo di deterioramento dell’ambiente ad opera dell’attività di spandimento dei fanghi. Esso, in particolare, non prende in considerazione diversi inquinanti, che pure risultano potenzialmente presenti nei fanghi per effetto del processo di depurazione dei reflui, e che sono invece inclusi nell’elenco di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 alla parte quarta del D.L.vo 152/2006. In considerazione della commistione dei fanghi con il suolo cui sono destinati, per le sostanze non disciplinate dalla disciplina di settore occorre fare rinvio ai valori limite suddetti, poiché, in effetti, è necessario integrare il testo del D.L.vo 99/1992 con la disciplina dei rifiuti. Tuttavia, il collegamento tra l’attività di recupero dei fanghi mediante il loro utilizzo in agricoltura e la predetta Tab. 1 deve essere rintracciato in via interpretativa e non è possibile l’applicazione alla fattispecie del D.M. 5 febbraio 1998: l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC stabilite per il suolo costituisce misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, ed irrazionale in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo, se valutati sulla base dei parametri previsti quest’ultimo non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura. Di conseguenza, al fine del controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti che non vengono espressamente disciplinate nel D.L.vo 99/1992 il potere precauzionale, reso necessario dall’evidenziata lacuna normativa, può essere correttamente esercitato dall’Amministrazione regionale prendendo a riferimento, per le sostanze non considerate da quest’ultimo, i valori indicati dalla citata Tab. 1, che dovranno però essere riparametrati in aumento, tenendo conto dell’ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi, rispetto al suolo, di sostanze inquinanti.

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