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Cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” è materia esclusiva dello Stato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez, IV
Data: 28/02/2018
n. 1229

In linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (che trova riferimento nazionale all’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006) è riservata alla normativa comunitaria, la quale consente agli Stati membri, solo in assenza di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse, di valutare caso per caso tale possibile cessazione: il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, dunque, per la Direttiva 2008/98, solo lo Stato, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione Europea. Ciò risulta essere, peraltro, coerente con l’art. 117 della Costituzione italiana, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. E’, di conseguenza, escluso che esista per enti e/o organizzazioni interne allo Stato, incluse le Regioni, il potere di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, considerato che, diversamente, se così fosse ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

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