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Attività di gestione rifiuti non autorizzata, sufficiente una sola condotta non occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/03/2020
n. 8360

Ai fini della configurabilità del reato di cui dell'art. 256, comma primo, D.L.vo n.152/2006, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Nel caso in giudizio, il ricorrente aveva depositato sul suo terreno veicoli o parti di veicoli con materiali edili e nel corso del tempo aveva smontato i veicoli, prelevando dei pezzi, così trattando i rifiuti senza alcuna autorizzazione).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   La Corte di appello di Venezia con sentenza del 16 ottobre 2017, ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia del 10 febbraio 2016 che aveva condannato B. T. alla pena di mesi 8 di arresto ed C 10.000,00 di ammenda relativamente al reato contestatogli di cui agli art. 81 cod. pen. e 256, comma 1, lettera A e B, d. Igs. 152/2006, perché con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, su area ubicata in [...] in assenza di qualsivoglia autorizzazione / comunicazione nonché in carenza dei presidi ambientali idonei ad evitare…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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