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Attività di gestione rifiuti non autorizzata, sufficiente una sola condotta non occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/03/2020
n. 8360

Ai fini della configurabilità del reato di cui dell'art. 256, comma primo, D.L.vo n.152/2006, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Nel caso in giudizio, il ricorrente aveva depositato sul suo terreno veicoli o parti di veicoli con materiali edili e nel corso del tempo aveva smontato i veicoli, prelevando dei pezzi, così trattando i rifiuti senza alcuna autorizzazione).

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