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Esportazioni verso la Repubblica Popolare Cinese: quali adempimenti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/12/2018
n. 54703

In tema di rifiuti, l’art. 194 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia e dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Ai fini della tracciabilità ciò che rileva è la gestione complessiva dei rifiuti dalla loro origine sino all'arrivo al reale destinatario: il mancato rispetto delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse, in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma del citato art. 194, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quattuordecies del codice penale. In particolare, ai fini della la regolarità delle esportazioni verso la Repubblica Popolare Cinese è il soggetto originatore dei rifiuti, e non un eventuale intermediario, colui che deve essere munito della apposita licenza ASQIQ, in quanto responsabile dell'intera operazione della spedizione.

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