Ritenuto in fatto 1. In data 12/5/2023 la Corte d'appello di Messina confermava, per quello che è d'interesse, la pronuncia, emessa in data 16/11/2022 dal Tribunale di Messina, con cui N. D. era stato condannato alla pena di mesi due arresto in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 192 e 256 d. lgs. 152/2006 "perché, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi del citato decreto, effettuava attività di stoccaggio rifiuti non autorizzata, avente ad oggetto materiali inerti depositati in un cassone a bordo strada, qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi. Accertato in Messina il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Deposito temporaneo escluso in caso di collocazione di un cassone sulla pubblica via
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/11/2024
n. 42610
La collocazione di un cassone sulla pubblica via esclude che possa configurarsi la figura del deposito temporaneo che presuppone, fra i vari requisiti, che i rifiuti siano depositi sull’ “intera area su cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti” (art. 185 bis d. lgs. 152/2006). Anche considerato che per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente, non si vede come il tratto della carreggiata di una strada provinciale su cui era collocato il cassone possa rientrare nel perimetro delimitato dalla previsione normativa. In ogni caso, l'onere di dimostrare l'esistenza del collegamento fra il luogo di stoccaggio e quello di produzione dei rifiuti incombe sulla parte privata che deduce la liceità del deposito temporaneo.
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto 1. In data 12/5/2023 la Corte d'appello di Messina confermava, per quello che è d'interesse, la pronuncia, emessa in data 16/11/2022 dal Tribunale di Messina, con cui N. D. era stato condannato alla pena di mesi due arresto in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 192 e 256 d. lgs. 152/2006 "perché, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi del citato decreto, effettuava attività di stoccaggio rifiuti non autorizzata, avente ad oggetto materiali inerti depositati in un cassone a bordo strada, qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi. Accertato in Messina il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata