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I costi di smaltimento dei rifiuti gravano anche sul curatore fallimentare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. VI
Data: 19/11/2021
n. 7709

Ai sensi del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori attuali ovvero dai detentori precedenti dei rifiuti. Ciò che rileva è la materiale disponibilità dei beni ovvero la titolarità di un titolo giuridico come la proprietà del fondo in cui sono situati i beni immobili inquinati. Il curatore fallimentare acquisisce la qualifica di detentore nella propria qualità di gestore del bene immobile inquinato. Pertanto, lo stesso deve sostenere i costi necessari per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito.  

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