Top
La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Ordinanza sindacale di rimozione: quali conseguenze all’inadempimento?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/09/2018
n. 39430

In tema di abbandono di rifiuti, vietato ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, l'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

© Riproduzione riservata