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Attività di gestione dei rifiuti: quali adempimenti per gli ambulanti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/10/2017
n. 48437

Nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti, per chi la esercita in forma ambulante è pur sempre necessaria l'abilitazione di cui all’art. 266, comma 5 del D.L.vo 152/2006, configurandosi, diversamente, la fattispecie di attività illecita di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 256 del predetto decreto. Si tratta, infatti, di un reato comune, che può essere commesso anche da chi svolge l'attività di gestione in modo secondario e consequenziale all'esercizio di un'attività primaria, ed a prescindere dalla qualifica di soggetto imprenditore o professionista, dovendosi far riferimento, piuttosto, allo stesso concetto di "attività" ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa (nella specie, è stata rinvenuta un’attività di raccolta abusiva di rifiuti, strutturata ed organizzata, sulla base delle modalità del fatto, quali uso del mezzo, elevato numero dei conferimenti attestato dalle fatture in atti, natura, quantità e tipo di rifiuti).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6.12.2016 il Tribunale di Asti ha condannato E.M.Y. alla pena di € 2.000,00 di ammenda, oltre spese, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d. Lgs. 152/06, perché, senza l'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali di cui all'art. 212 dello stesso decreto, aveva effettuato attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, per lo più rottami ferrosi, in Castagnito nel corso del 2012. 2. Con il primo motivo di ricorso, il Difensore dell'imputato deduce la violazione dell'art. 606, comma l, lett. c), c.p.p., in relazione all'art.…
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